Art. 5
(Proventi delle case da gioco).

      1. L'utile lordo annuo delle case da gioco è costituito dalle puntate riscosse da parte delle strutture autorizzate ai sensi della presente legge e dalle somme corrisposte dai giocatori per l'utilizzo di impianti di gioco nel corso dell'anno fiscale al netto delle vincite pagate dalla casa da gioco e delle puntate sotto forma di gettoni non convertibili in denaro, distribuiti dalla casa da gioco previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il 50 per cento degli utili così determinati è riservato alla società di gestione delle strutture autorizzate ai sensi della presente legge, la restante quota è versata dalla medesima

 

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società entro due mesi dalla data di approvazione del proprio bilancio di esercizio e ripartita come segue:

          a) il 20 per cento al comune concedente e destinato alla tutela e alla valorizzazione di parchi naturali, beni culturali e artistici, musei, siti archeologici e terme situati nel territorio di competenza, al finanziamento di opere pubbliche di viabilità e di acquedotti, finalizzando gli interventi al rilancio del turismo culturale e ambientale, nonché al finanziamento dei servizi sociali alle persone in condizioni di disagio fisico, psichico, economico o familiare;

          b) il 10 per cento alla regione all'interno della quale ha sede la struttura e utilizzato per i medesimi fini di cui alla lettera a) nel territorio regionale;

          c) il 7 per cento riassegnato in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e ripartito con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica per il finanziamento di progetti di valorizzazione del patrimonio scientifico nazionale, nonché di ricerca applicata, in particolare per la realizzazione di parchi scientifici e tecnologici nel Mezzogiorno;

          d) il 3 per cento riassegnato in quote eguali agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze e destinato alla copertura degli oneri di funzionamento degli organi di controllo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), nonché al potenziamento degli organici e dell'ammodernamento dei mezzi e dei materiali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ai fini di cui alla medesima lettera f).